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Comune di Valderice

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I Servizi Demografici

Ufficio Anagrafe

L'Ufficio Anagrafe tiene costantemente aggiornato lo schedario della popolazione residente, per conoscere e documentare il movimento e la consistenza dei cittadini del Comune. Affinché l'Anagrafe sia sempre aggiornata è importante che i cittadini informino l'ufficio di tutte le variazioni che li interessano (es, cambiamento di abitazione, modificazione della famiglia, trasferimento da un altro Comune o all'estero. etc.).

L'Ufficio Anagrafe rilascia i seguenti documenti:



L'Ufficio Anagrafe provvede anche ai seguenti adempimenti:



Stato di famiglia

Lo Stato di famiglia è il certificato che attesta la composizione del nucleo familiare.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Può essere richiesto per tutti i cittadini residenti.

Può essere sempre sostituito con l’autocertificazione.

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Certificato di esistenza in vita

Il Certificato di esistenza in vita è richiesto per il ritiro della pensione, per l’aspettativa obbligatoria di maternità e per le assicurazioni sulla vita e sanitarie.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici. Può essere richiesto anche per altre persone.

Può essere sempre sostituito con l’autocertificazione.

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Certificato di cittadinanza

È il certificato che attesta la cittadinanza.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Può essere richiesto anche per altre persone.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione.

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Certificato di residenza

È il certificato che attesta la residenza anagrafica.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione

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Autentica di firme e copie conformi

L'Autentica di firme e copie conformi è un servizio rivolto ai cittadini, anche non residenti, per autentica di:

  • sottoscrizione di documenti diretti ad organi della pubblica amministrazione o a gestori e concessionari di pubblici servizi;
  • copie conformi all’originale di documenti emessi da tali organi.

In base alla vigente normativa, la sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autentica ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle o siano presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Per l’ autenticazione di firma o foto è necessaria la presenza dell’interessato munito di documento d’identità; l’autentica di documenti si ottiene presentando il documento originale e la copia da autenticare al dipendente competente a ricevere la documentazione.

È altresì possibile rendere una dichiarazione sostitutiva al dipendente dell’Ente richiedente, in cui si attesti che la copia è conforme all’originale.

Per l’autenticazione di sottoscrizioni occorre che la firma sia apposta in presenza del dipendente comunale.

Per l’autenticazione delle copie è necessario presentare allo stesso dipendente il documento originale. In ogni caso occorre un documento di riconoscimento.

Con il D.P.R. n. 445/2000, non è più necessaria l’autenticazione; la documentazione può essere inviata anche per posta o presentata da altre persone purchè corredata dalla fotocopia del documento del dichiarante.

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Certificato ed estratto di matrimonio

Il certificato di matrimonio attesta l’evento del matrimonio e contiene i dati relativi allo stesso

L’estratto di matrimonio è un certificato che può contenere eventuali annotazioni (comunione o separazione dei beni, divorzi).

Il richiedente deve presentarsi presso l’Ufficio Stato Civile o presso gli Uffici Anagrafici; può essere richiesto anche per altre persone presentando un documento di identità.

Sono sempre sostituibili con l’autocertificazione

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Certificato contestuale

È il certificato che contiene le seguenti informazioni anagrafiche: residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita, anagrafico di nascita.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici. Può essere richiesto anche per altre persone.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione.

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Certificato ed estratto di nascita

Il certificato è quello che attesta l’evento della nascita della persona e contiene i dati relativi alla stessa

L’estratto di nascita indica l’ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, morte, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi presso l’Ufficio Stato Civile o presso gli Uffici Anagrafici; può essere richiesto anche per altre persone presentando un documento di identità.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione

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Certificato ed estratto di morte

Il certificato di morte attesta l’evento del decesso e contiene i dati relativi allo stesso

L’estratto di morte è un certificato che in più contiene i dati relativi all’ora del decesso.

Per ottenerlo occorre presentarsi presso l’Ufficio Stato Civile o presso gli Uffici Anagrafici con il proprio documento di identità.

Sono sempre sostituibili con l’autocertificazione

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Certificato di stato libero

Il certificato di stato libero attesta la vedovanza, il divorzio e lo stato libero.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici. Può essere richiesto anche per altre persone.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione.

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Certificato storico

Il certificato storico attesta le situazioni anagrafiche pregresse di famiglia o delle vicende domiciliari e viene utilizzato nel caso venga richiesto da una Pubblica Amministrazione.

Per ottenerlo è necessaria la presenza dell’interessato o di un suo familiare munito di un documento di identità valido.

Per i terzi la richiesta deve essere motivata da interessi giuridicamente rilevanti.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione.

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Certificato di godimento dei diritti politici

Il certificato di godimento dei diritti politici è il documento che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore.

Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:

  • essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione
  • o a libertà vigilata;
  • avere subìto l’interdizione dai pubblici uffici.

Può essere richiesto per l’ammissione a concorsi pubblici in genere (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali), per l’iscrizione in particolari albi quali quello dei Giudici Popolari, nell’Albo Unico degli Scrutatori e nell’Albo dei Presidenti di Seggio.

Per ottenerlo il richiedente deve presentarsi presso l’Ufficio Elettorale oppure presso l’Ufficio anagrafe. Può essere richiesto anche per altre persone senza alcuna formalità.

È sempre sostituibile con l’autocertificazione

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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

L’Atto di Notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’art. 38 del DPR n. 445/2000.

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di Pubblici Servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicabili con la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Autocertificazione), possono essere comprovati dall’interessato mediante la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà.

Ai sensi della vigente normativa se la dichiarazione è contenuta in istanze dirette ai superiori organi non occorre autentica se presentate personalmente o accompagnate da copia di un documento di riconoscimento.

La dichiarazione può essere fatta su moduli predisposti, disponibili presso l’Ufficio autentiche, oppure scritta liberamente.

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Autocertificazione

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 del DPR n. 445/2000)

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritti dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • luogo e data di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, morte del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

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Certificato d’identità per minori o Legalizzazione di foto

È il documento che attesta l’identità dei minori di anni 15.

Per ottenerlo uno dei genitori deve presentarsi con il proprio documento d’identità, con il minore e due foto tessera dello stesso presso gli Uffici Anagrafici.

I minori che hanno compiuto il 15° anno di età e che richiedono la carta d’identità valida per l’espatrio devono avere l’assenso degli esercenti la patria potestà o del tutore. Se manca l’assenso è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

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Carta d’identità

È un documento di identificazione personale e vale 5 anni.

Può essere rilasciato a chi ha compiuto il 15° anno di età e, a domanda, può essere resa valida per l’espatrio. In questo caso consente l’ingresso nei paesi dell’Unione Europea.

Per il rilascio o rinnovo della cartà d’identità occorre presentarsi con un valido documento di riconoscimento o carta di identità scaduta o due testimoni, muniti di valido documento di riconoscimento, e sottoscrivere l’apposito modulo fornito dall’ufficio.

Per tutti i tipi di carta d’identità occorrono:

  • tre fotografie (formato tessera) frontali, uguali e recenti;
  • pagamento dei diritti di segreteria.

I cittadini non coniugati o separati o divorziati, con figli minori, devono esibire l’autorizzazione del Giudice tutelare qualora richiedano la carta d’identità valida per l’espatrio, o dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g), della legge 21/11/1967, n. 1185.

La carta d’identità può essere rinnovata anche sei mesi prima della scadenza.

In caso di deterioramento, occorre seguire la normale procedura e consegnare il documento danneggiato. In caso di furto o smarrimento, occorre una copia della denuncia presentata agli Organi di Polizia.

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Cambio di residenza

La richiesta deve essere presentata dall’interessato o da un componente della sua famiglia purchè maggiorenne (qualora si trasferisca l’intero nucleo).

Egli deve presentarsi con un documento d’identità e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

La domanda per il cambio di residenza è obbligatoria per legge e deve effettuarsi all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento di abitazione da altro comune.

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Cambio di indirizzo

Per ottenere l’aggiornamento di indirizzo a seguito cambiamento di abitazione, bisogna presentarsi all’Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento di abitazione nello stesso comune.

Occorre presentarsi con il proprio documento d’identità e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di cui si ha il possesso.

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Anagrafe Italiana residenti all’estero

L’Ufficio A.I.R.E. (Anagrafe Italiana residenti all’estero) riceve dagli Uffici Consolari Italiani le domande di emigrazione per l’estero di cittadini italiani già residenti a Valderice e la presentazione delle domande di residenza per chi rimpatria a Valderice dall’estero.

Gestisce inoltre tutte le altre variazioni anagrafiche dei cittadini Italiani già iscritti all’A.I.R.E. e rilascia la seguente certificazione:

  • certificato di residenza
  • certificato di stato di famiglia
  • certificato contestuale (residenza + famiglia)
  • carte d’identità

L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori all’estero per almeno un anno.

La domanda di iscrizione all’A.I.R.E. deve essere fatta dall’interessato o da un componente della sua famiglia purchè maggiorenne.

Il richiedente deve presentarsi con un documento d’identità presso l’Ufficio A.I.R.E. oppure presso il Consolato Italiano nello Stato dove risiede.

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Iscrizioni anagrafiche per cittadini stranieri

La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri, in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno, è obbligatoria per legge.

Tutti i cittadini di qualsiasi provenienza e nazionalità, eccetto il personale diplomatico e consolare, deve adempiere a tale obbligo.

Per i cittadini provenienti dall’estero è necessario compilare il modulo per la richiesta di iscrizione anagrafica presentando i seguenti documenti:

  • passaporto se comunitari
  • permesso di soggiorno se extra-comunitari

Per tutti i cittadini stranieri la situazione familiare e di stato civile deve essere comprovata da documenti originali legalizzati e tradotti in italiano.

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I Servizi:

Servizi Demografici:

Via G. Verdi n°58 (angolo Via Erice)


Apertura al pubblico
da Lunedì a Venerdì
8,30 - 13,00


Martedì e Giovedì
15,30 - 17,30
Sabato e Domenica
Assicurato servizio di Stato Civile con reperibilità 8,00-14,00 telefonando al
338 2795681


Funzionario responsabile
Dott. Filippo Iovino
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